Diritto costituzionale

SICUREZZA MULTIDIMENSIONALE E LIBERTÀ RELIGIOSA: TRA TUTELA DEI DIRITTI E ISTANZE SECURITARIE

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ABSTRACTIl presente contributo esamina l’evoluzione del concetto di sicurezza in relazione all’esercizio della libertà religiosa nelle società contemporanee. Attraverso l’analisi della normativa europea e delle prassi amministrative italiane, si indaga come la “sicurezza sussidiaria” influenzi il godimento dei diritti confessionali. L’obiettivo è delineare un modello di bilanciamento che superi la logica dell’emergenza per approdare a una tutela integrata dei diritti fondamentali.

SOMMARIO1. INTRODUZIONE: IL NESSO TRA SICUREZZA E LIBERTÀ RELIGIOSA NELL’ERA DEL RISCHIO. –  2. LA DIMENSIONE SOVRANAZIONALE ED EUROPEA: DALLE LINEE GUIDA OSCE ALLA GIURISPRUDENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA. – 3. SICUREZZA SUSSIDIARIA E POTERI AMMINISTRATIVI: IL RUOLO DELLE ORDINANZE SINDACALI. – 4. CONCLUSIONI: VERSO UN BILANCIAMENTO RAGIONEVOLE E UNA NUOVA LEGGE QUADRO. 

1. LIBERTÀ RELIGIOSA E SICUREZZA NELL’ERA DEL RISCHIO

Nell’attuale panorama sociopolitico, profondamente segnato dalle dinamiche della cosiddetta “società del rischio”, si assiste a una sempre più fitta e complessa intersezione tra le istanze di sicurezza pubblica e l’esercizio della libertà religiosa, un fenomeno che impone con urgenza il superamento delle tradizionali e ormai anacronistiche dicotomie tra la sfera pubblica e quella privata. La riflessione dottrinale più avanzata, stimolata in particolare dalle Linee Guida OSCE-ODIHR pubblicate nel 2019, ha messo in luce la necessità di adottare un paradigma di “sicurezza integrata” o multidimensionale, capace di abbracciare in un’unica visione d’insieme non solo i profili strettamente politico-militari ed economici, ma anche e soprattutto quelli inerenti alla dimensione umana e alla tutela dei diritti fondamentali. In questo scenario teorico e normativo, si delinea con estrema nitidezza il legame di interdipendenza sussistente tra la salvaguardia della sicurezza nazionale e il diritto inalienabile di professare liberamente il proprio culto, una prospettiva che rifiuta categoricamente qualsiasi forma di automatismo discriminatorio che tenda a sovrapporre impropriamente il fenomeno religioso alla minaccia terroristica o all’eversione. La vera sfida delle democrazie pluraliste risiede dunque nella capacità di governare la complessità del pluralismo culturale e confessionale attraverso strumenti di mediazione giuridica e sociale, evitando di rifugiarsi in strategie restrittive o emergenziali ormai obsolete che, lungi dal garantire una reale protezione, rischierebbero di minare le basi stesse della convivenza civile e di rivelarsi profondamente controproducenti per la tenuta della coesione sociale e per l’integrazione democratica.

2. LA DIMENSIONE EUROPEA E IL CONTRASTO ALLE DISCRIMINAZIONI

Il sistema normativo e istituzionale euro-unitario ha intrapreso un percorso di progressiva e profonda integrazione del fattore confessionale, elevandolo a pilastro fondamentale e imprescindibile della cittadinanza europea e permettendo a tale istanza di permeare ambiti eterogenei della vita civile, con ricadute tangibili che spaziano dal settore dell’occupazione e del lavoro fino alle istituzioni scolastiche e ai percorsi formativi. Attraverso una parabola evolutiva che ha visto tappe fondamentali nei Trattati di Maastricht e di Lisbona, la salvaguardia della fede e della pratica religiosa è stata sottratta a una dimensione puramente ancillare per essere solennemente riconosciuta come un principio generale dell’ordinamento giuridico dell’Unione, dotata di una valenza assiologica superiore. In questo complesso processo di costituzionalizzazione del diritto di libertà, assume un rilievo ermeneutico e applicativo assolutamente centrale la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, la quale, attraverso sentenze di portata storica come quelle relative ai casi Achbita ed Egenberger, ha delineato un quadro di tutela rigoroso contro le discriminazioni basate sul credo nei luoghi di lavoro, definendo criteri estremamente stringenti per operare un corretto bilanciamento tra le prerogative organizzative o l’immagine di neutralità perseguita dal datore di lavoro e il diritto inalienabile del prestatore d’opera di manifestare la propria appartenenza religiosa anche tramite l’esibizione di simboli confessionali. Tale orientamento giurisprudenziale, consolidatosi nel tempo, impone oggi tanto alle autorità statali quanto ai soggetti privati un onere probatorio particolarmente gravoso, obbligandoli a dimostrare l’esistenza di una “reale ed effettiva esigenza” — che sia proporzionata, necessaria e oggettivamente giustificata — prima di poter legittimamente apporre qualsiasi limite o restrizione alla libertà di espressione religiosa individuale nello spazio professionale o pubblico.

3. SICUREZZA SUSSIDIARIA E POTERE D’ORDINANZA LOCALE

All’interno dell’ordinamento giuridico italiano, la stagione riformatrice inaugurata dalla revisione del Titolo V della Costituzione ha favorito l’emersione e il consolidamento della cosiddetta “sicurezza sussidiaria” o “secondaria”, determinando un significativo spostamento dell’asse d’intervento dai poteri centrali dello Stato verso le autonomie locali e conferendo a queste ultime nuove responsabilità nella gestione dell’ordine pubblico inteso in senso lato. Tale processo di decentramento amministrativo ha trovato il suo fulcro operativo nell’attribuzione ai sindaci, in qualità di ufficiali di Governo, di ampi poteri d’ordinanza contingibile e urgente, secondo quanto previsto dal novellato articolo 54 del Testo Unico degli Enti Locali (TUEL); tuttavia, l’esercizio di tali prerogative ha finito spesso per interferire direttamente con l’ambito della libertà religiosa, manifestandosi attraverso l’emanazione di provvedimenti restrittivi volti a interdire l’uso di indumenti quali il burqa o il burkini, ovvero a limitare l’accesso e l’insediamento di nuovi luoghi di culto. Sebbene tali misure vengano formalmente motivate dalla necessità impellente di garantire l’incolumità pubblica o il decoro urbano, esse rischiano concretamente di trasformarsi in strumenti di indebita compressione del pluralismo confessionale e dei diritti fondamentali delle minoranze, agendo talvolta secondo logiche di “tolleranza zero” e di esclusione che mal si conciliano con i doveri di integrazione sociale e di accoglienza propri di uno Stato di diritto. In questo scenario critico, la giurisprudenza costituzionale e amministrativa ha svolto un ruolo di fondamentale contrappeso, intervenendo con rigore per mitigare gli effetti di queste derive securitarie locali e riaffermando con forza la supremazia dei principi di eguaglianza formale e di non discriminazione, al fine di evitare che la discrezionalità amministrativa si traduca in una lesione del nucleo essenziale delle libertà garantite dalla Carta fondamentale.

Attualmente il dibattito europeo sul velo integrale si concentra sul rafforzamento delle misure di sicurezza e sulla dignità femminile.

Paesi come Francia, Belgio, Austria e Danimarca vietano il velo integrale nei luoghi pubblici.

La Corte Europea dei Diritti dell’ Uomo con la sentenza n. 37798/13 dell’ 11 luglio 2017 ha confermato la legittimità della legge belga  del 2011 che vieta l’utilizzo nei luoghi pubblici di indumenti che coprono integralmente il viso, stabilendo che la normativa non violi la libertà religiosa, ma miri a preservare il “vivere insieme”. 

Negli ultimi tempi in Spagna e Germania sono state avanzate proposte per regolamentare l’uso del velo integrale per esigenze di ordine pubblico.

Anche l’talia sta andando incontro ad una modifica del diritto in materia, i1 7 marzo 2026 la Lega ha presentato un disegno di legge per modificare la norma anti terrorismo del 1975 che vieta l’uso di caschi protettivi all’aperto, al fine di vietare l’uso del velo integrale nei luoghi pubblici, cancellado il “giustificato motivo”, che nella legge del ’75 escludeva il divieto per “gli indumenti o accessori di qualsiasi tipo di origine etnica, culturale o religiosa”.

E più recentemente, il 23 aprile 2026, Fratelli d’talia ha presentato una proposta di legge che prevede trasparenza sui finanziamenti esteri ai luoghi di culto, sottolineando il divieto del velo integrale e pene più severe per chi impone queste di indossarlo o costringe ai matrimoni forzati. Lo dichiara la deputata di Fratelli d’ltalia, Sara Kelany. Il ddl attualmente è all’esame della commissione Affari costituzionali della Camera, dove stanno per cominciare le audizioni sul testo.

4. IL “RAGIONEVOLE ACCOMODAMENTO” COME METODO DI CONVIVENZA

L’eccezionale esperienza maturata durante l’emergenza pandemica ha costituito un banco di prova di fondamentale importanza per le democrazie contemporanee, portando alla luce la complessità intrinseca del bilanciamento tra le imperative istanze di sicurezza sanitaria e la salvaguardia della libertà di culto e dimostrando, in modo inequivocabile, come nel nostro ordinamento costituzionale nessun diritto fondamentale, per quanto essenziale, possa essere considerato in termini assoluti o illimitati quando entra in conflitto con la tutela della salute collettiva. In questo scenario di crisi, la chiave di volta per garantire una convivenza pacifica e rispettosa delle diverse sensibilità religiose sembra risiedere nell’adozione del principio del “ragionevole accomodamento”, una categoria giuridica di derivazione internazionale già autorevolmente recepita dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, in particolare nella celebre pronuncia riguardante l’esposizione del crocifisso nelle aule scolastiche, la quale ha tracciato un sentiero interpretativo volto a privilegiare la dimensione del giusto procedimento, del confronto dialettico e della ricerca di soluzioni condivise tra le parti, rigettando la logica delle imposizioni unilaterali o dei veti aprioristici. Alla luce di tali riflessioni, emerge con estrema chiarezza l’urgenza di addivenire all’approvazione di una moderna ed organica legge quadro sulla libertà religiosa che non si limiti a mere dichiarazioni di principio, ma che sia in grado di istituzionalizzare e stabilizzare queste procedure di bilanciamento e di “negoziazione” dei diritti, fornendo agli operatori giuridici e amministrativi parametri certi affinché le pur legittime esigenze di sicurezza e ordine pubblico non finiscano per erodere il nucleo essenziale e l’effettivo esercizio dei diritti confessionali all’interno dello spazio pubblico, preservando così la natura pluralista e laica dello Stato.

BIBLIOGRAFIA ESSENZIALE

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Autori

  • Martina Guida

    Laureatasi a pieni voti in Giurisprudenza presso l‘Università degli studi di Napoli “Federico II”, la dott.ssa Martina Guida ha successivamente svolto attività di ricerca presso la Charles University di Praga, specializzandosi in diritto internazionale dei conflitti armati. Attualmente ricopre l’incarico di docente a contratto presso il dipartimento di Giurisprudenza all’Università degli studi di Napoli Federico II e frequenta il Master in Studi Diplomatici presso l’ISPI (Istituto per gli Studi di Politica Internazionale) a Milano, dove approfondisce le tematiche legate alla diplomazia, alla politica estera e alle relazioni internazionali.

  • Simona Corcione