ABSTRACT: Il presente contributo analizza i presupposti giuridici della segnalazione a sofferenza, soffermandosi sugli obblighi istruttori gravanti sugli intermediari creditizi e sulle ipotesi di illegittima segnalazione. Particolare attenzione è dedicata alla disciplina dettata dalla Banca d’Italia in materia di Centrale dei Rischi, contenuta nella Circolare n. 139 dell’11 febbraio 1991, nonché all’elaborazione giurisprudenziale della Corte di cassazione. Viene inoltre esaminato il tema del danno reputazionale derivante da una segnalazione indebita, con riferimento al fondamento costituzionale della tutela della reputazione economica e della libertà di iniziativa economica.
SOMMARIO: 1. LA FUNZIONE DELLA CENTRALE DEI RISCHI NEL SISTEMA BANCARIO – 2. LA NOZIONE DI “SOFFERENZA” NELLA DISCIPLINA DELLA BANCA D’ITALIA – 3. GLI OBBLIGHI ISTRUTTORI DELLA BANCA NELLA VALUTAZIONE DELLA POSIZIONE DEBITORIA – 4. L’OBBLIGO DI PREAVVISO DELLA SEGNALAZIONE AL CLIENTE – 5. L’ILLEGITTIMA SEGNALAZIONE A SOFFERENZA – 6. IL DANNO REPUTAZIONALE DERIVANTE DALLA SEGNALAZIONE ILLEGITTIMA – 7. IL FONDAMENTO COSTITUZIONALE DELLA TUTELA DELLA REPUTAZIONE ECONOMICA – 8. PROFILI DI RESPONSABILITÀ DELLA BANCA – 9. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE
1. LA FUNZIONE DELLA CENTRALE DEI RISCHI NEL SISTEMA BANCARIO
La Centrale dei Rischi rappresenta un sistema informativo pubblico gestito dalla Banca d’Italia, volto alla raccolta e alla condivisione delle informazioni relative all’indebitamento della clientela nei confronti degli intermediari finanziari.
La disciplina di riferimento è contenuta nella Circolare della Banca d’Italia n. 139 dell’11 febbraio 1991, recante le Istruzioni per gli intermediari creditizi in materia di Centrale dei Rischi, più volte aggiornata nel corso degli anni.
Tale sistema informativo ha la finalità di consentire agli intermediari partecipanti di disporre di informazioni utili per la valutazione del merito creditizio della clientela e per una più efficiente gestione del rischio. Essa rappresenta uno strumento essenziale per ridurre le asimmetrie informative tra operatori del mercato creditizio e rafforzare la stabilità del sistema finanziario.
La partecipazione alla Centrale dei Rischi comporta per gli intermediari l’obbligo di comunicare periodicamente alla Banca d’Italia le informazioni relative alle esposizioni creditizie dei propri clienti, secondo le modalità e i criteri stabiliti dalle istruzioni di vigilanza.
2. LA NOZIONE DI “SOFFERENZA” NELLA DISCIPLINA DELLA BANCA D’ITALIA
Particolare rilevanza assume la classificazione delle esposizioni nella categoria delle “sofferenze”, che rappresenta la forma più grave di segnalazione nell’ambito della Centrale dei Rischi.
La Circolare della Banca d’Italia n. 139/1991, nel Capitolo II, Sezione 2, stabilisce che devono essere classificati a sofferenza i crediti nei confronti di soggetti che si trovano in stato di insolvenza, anche non accertato giudizialmente, oppure in situazioni sostanzialmente equiparabili.
La stessa normativa di vigilanza precisa che la classificazione a sofferenza deve derivare da una valutazione complessiva della situazione finanziaria del cliente e non può essere determinata automaticamente da un semplice ritardo nei pagamenti.
In altri termini, la segnalazione non può fondarsi esclusivamente su un dato contabile relativo all’inadempimento dell’obbligazione, ma richiede una valutazione qualitativa della situazione economica e patrimoniale del debitore.
Tale impostazione è stata più volte confermata anche dalla giurisprudenza della Corte di cassazione, secondo cui la segnalazione presuppone una situazione di insolvenza o di grave difficoltà economica del cliente e non può essere giustificata dal mero ritardo nel pagamento del debito (Cass., 1° aprile 2009, n. 7958; Cass., 9 luglio 2014, n. 15609).
3. GLI OBBLIGHI ISTRUTTORI DELLA BANCA NELLA VALUTAZIONE DELLA POSIZIONE DEBITORIA
La classificazione a sofferenza presuppone lo svolgimento di una valutazione particolarmente attenta da parte dell’intermediario creditizio.
Le Istruzioni della Banca d’Italia contenute nella Circolare n. 139/1991 stabiliscono che gli intermediari devono procedere alla classificazione delle esposizioni creditizie sulla base di una valutazione della situazione complessiva del cliente, tenendo conto della sua capacità di far fronte alle obbligazioni assunte.
Un obbligo, questo, che si collega anche ai principi generali di correttezza e buona fede nell’esecuzione del rapporto contrattuale, nonché al dovere di diligenza professionale che caratterizza l’attività bancaria.
In particolare, l’intermediario è tenuto a verificare:
– la consistenza del patrimonio del debitore;
– la situazione economica e finanziaria complessiva;
– la natura temporanea o strutturale delle difficoltà economiche;
– la capacità di adempiere alle obbligazioni assunte.
La Corte di cassazione ha chiarito che la segnalazione a sofferenza presuppone una valutazione globale della situazione economica del soggetto e non può essere effettuata sulla base di criteri automatici o meramente contabili (Cass., 9 luglio 2014, n. 15609).
4. L’OBBLIGO DI PREAVVISO DELLA SEGNALAZIONE AL CLIENTE
Un ulteriore profilo di rilievo concerne l’obbligo dell’intermediario di informare preventivamente il cliente dell’imminente segnalazione alla Centrale dei Rischi.
Sebbene tale obbligo non sia espressamente disciplinato nella citata Circolare esso è stato progressivamente affermato dalla giurisprudenza quale espressione dei principi di correttezza e buona fede nell’esecuzione del rapporto contrattuale.
Secondo la Corte di cassazione, la banca è tenuta a comunicare preventivamente al cliente l’intenzione di procedere alla segnalazione, al fine di consentirgli di conoscere la propria posizione e di adottare eventuali iniziative per regolarizzare l’esposizione debitoria.
Il preavviso assume pertanto una funzione di garanzia per il cliente, consentendogli di evitare le conseguenze particolarmente pregiudizievoli derivanti dall’iscrizione nella categoria delle sofferenze.
5. L’ILLEGITTIMA SEGNALAZIONE A SOFFERENZA
La segnalazione a sofferenza può risultare illegittima quando venga effettuata in difetto dei presupposti previsti dalla normativa di vigilanza e dalla giurisprudenza.
In particolare, l’illegittimità si configura quando la banca procede:
– sulla base del solo inadempimento del cliente;
– senza aver effettuato una valutazione complessiva della situazione finanziaria del debitore;
– in presenza di una difficoltà economica meramente temporanea;
– oppure in presenza di una contestazione seria e non manifestamente infondata sul credito.
La Corte di cassazione ha chiarito che la segnalazione alla Centrale dei Rischi non può essere utilizzata come strumento di pressione nei confronti del debitore al fine di ottenere il pagamento del credito (Cass., 24 maggio 2010, n. 12626). In tali ipotesi, la segnalazione può integrare un comportamento illecito idoneo a fondare la responsabilità della banca.
6. IL DANNO REPUTAZIONALE DERIVANTE DALLA SEGNALAZIONE ILLEGITTIMA
La segnalazione a sofferenza produce effetti particolarmente incisivi sulla posizione del soggetto segnalato. In primo luogo, essa compromette la possibilità di accedere al credito, poiché gli intermediari tendono a considerare la classificazione a sofferenza come indice di elevato rischio finanziario. In secondo luogo, la segnalazione incide sulla reputazione economica del soggetto, intesa come affidabilità finanziaria nei rapporti con il sistema bancario e con gli operatori economici.
La giurisprudenza ha riconosciuto che l’illegittima segnalazione può determinare un danno patrimoniale, derivante dalla perdita di opportunità economiche, nonché un danno non patrimoniale connesso alla lesione della reputazione commerciale. Il danno reputazionale assume un rilievo particolarmente significativo nelle attività imprenditoriali e professionali, nelle quali l’affidabilità creditizia costituisce un elemento essenziale per la partecipazione al mercato.
7. IL FONDAMENTO COSTITUZIONALE DELLA TUTELA DELLA REPUTAZIONE ECONOMICA
La tutela della reputazione economica trova un fondamento anche nei principi costituzionali.
La lesione dell’affidabilità creditizia del soggetto può incidere sulla libertà di iniziativa economica privata garantita dall’art. 41 della Costituzione, nonché sulla tutela della persona e della sua dignità.
La reputazione economica rappresenta infatti una proiezione della personalità del soggetto nella dimensione delle relazioni economiche e commerciali. Una segnalazione illegittima può pertanto determinare una compressione ingiustificata della possibilità di svolgere attività economica e di accedere al mercato del credito.
8. PROFILI DI RESPONSABILITÀ DELLA BANCA
In presenza di una segnalazione illegittima, la banca può essere chiamata a rispondere dei danni arrecati al cliente.
La responsabilità può configurarsi:
– in ambito contrattuale, per violazione degli obblighi di correttezza e buona fede nell’esecuzione del rapporto bancario;
– in ambito extracontrattuale, per violazione del generale principio del neminem laedere.
L’accertamento della responsabilità richiede la verifica dell’illegittimità della segnalazione, del danno subito dal soggetto segnalato e del nesso causale tra la condotta dell’intermediario e il pregiudizio lamentato.
La prova del danno reputazionale può essere fornita anche attraverso presunzioni e valutazioni equitative da parte del giudice.
9. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE
La segnalazione alla Centrale dei Rischi rappresenta uno strumento fondamentale per il funzionamento del sistema creditizio e per la stabilità del mercato finanziario. Proprio in ragione dell’importanza di tale sistema informativo, la disciplina contenuta nella Circolare della Banca d’Italia n. 139/1991 impone agli intermediari un elevato livello di diligenza nella valutazione delle posizioni debitorie dei clienti.
La tutela della reputazione economica del soggetto segnalato si colloca, in tale prospettiva, al crocevia tra le esigenze di stabilità del sistema creditizio e la protezione dei diritti fondamentali della persona.