ABSTRACT: A quasi un secolo dalla sua entrata in vigore, il codice penale del 1930 rimane il pilastro del sistema sanzionatorio italiano. Il presente contributo analizza come l’influenza della scuola positiva e l’opera di “bonifica” della corte costituzionale abbiano permesso a un testo di epoca autoritaria di sopravvivere, trasformandosi in uno strumento compatibile con i valori della repubblica.
SOMMARIO: 1. L’INDIRIZZO TECNICO-GIURIDICO DI ARTURO ROCCO – 2. LA SINTESI TRA SCUOLA CLASSICA E SCUOLA POSITIVA: IL “DOPPIO BINARIO” – 3. IL FALLIMENTO DEL SOCIALISMO GIURIDICO E IL LIBERALISMO AUTORITARIO – 4. L’ATTIVITÀ “CHIRURGICA” DELLA CONSULTA
1. L’INDIRIZZO TECNICO-GIURIDICO DI ARTURO ROCCO
Il motivo principale della longevità del Codice Rocco risiede nella sua straordinaria solidità formale. Arturo Rocco, fratello del Guardasigilli e mente accademica del progetto, sin dal 1910 impose il cosiddetto “tecnicismo giuridico” nella prolusione tenuta all’Università di Sassari, chiamata: “Il problema e il metodo della scienza del diritto penale”. L’idea era tanto geniale quanto politicamente astuta: il giurista doveva occuparsi solo del “diritto positivo” (la legge scritta), ignorando la sociologia, la filosofia, l’antropologia criminale e la politica. Questa “scienza pura” servì a blindare il codice dalle critiche sociali. Presentandosi come un’opera tecnica “neutrale” e non come un manifesto ideologico, il Codice Rocco divenne un apparato normativo così preciso da risultare quasi indispensabile, anche dopo la fine del regime fascista.
2. LA SINTESI TRA SCUOLA CLASSICA E SCUOLA POSITIVA: IL “DOPPIO BINARIO”
Sebbene il regime volesse un codice “fascista”, l’impianto fu una raffinata mediazione tra la Scuola Classico (che vedeva la pena come un castigo per il reato commesso) e la Scuola Positiva di Enrico Ferri. Ferri, caposcuola del positivismo penale, vedeva il delitto come un fenomeno sociale e la pena come “difesa sociale”. È un paradosso storico: Ferri, gigante del diritto penale e della sociologia criminale, teorizzò un sistema dove la pena non aveva solo una funzione punitiva, ma anche una difesa sociale, quindi uno studio della personalità del reo, dove la prospettiva era più soggettiva. È interessante notare come questa scuola di pensiero formò giuristi di ogni colore politico: si pensi al pugliese Giuseppe Di Vagno, futuro deputato socialista e prima vittima parlamentare dello squadrismo fascista, il quale discusse la sua tesi in diritto penale proprio con Ferri. Tuttavia, il fascismo fu abile nel manipolare le tesi positiviste: prese l’idea di “pericolosità sociale” di Ferri e la trasformò in uno strumento di controllo statale autoritario. Il risultato fu una sintesi tecnica, cioè il sistema del Doppio Binario:
- La pena veniva applicata sul presupposto della colpevolezza ( questo era chiaramente un retaggio della Scuola Classica).
- La misura di sicurezza, che invece veniva applicata sul presupposto della pericolosità sociale.
Questo tipo di struttura ibrida ha garantito una sorta di resilienza culturale senza precedenti, poiché permetteva allo stato di essere contemporaneamente liberale nella forma, ma profondamente autoritario nella sostanza.
3. IL FALLIMENTO DEL SOCIALISMO GIURIDICO E IL LIBERALISMO AUTORITARIO
In quegli stessi anni si sviluppò il Socialismo Giuridico (Turati, Florian), che denunciava il carattere “classista” del diritto penale, evidenziando pene feroci per i reati contro la proprietà e miti per quelli contro la persona. Tuttavia, questo movimento ebbe il limite di non saper tradurre la critica politica in proposte tecniche normative concrete, neanche lontanamente efficaci di quelle dei fratelli Rocco. Il codice penale Rocco ne uscì vincitore perché offriva certezza dogmatiche. Sotto la superficie autoritaria, il codice conservava comunque l’ossatura del precedente codice penale (il codice Zanardelli del 1889), definendo così un modello di “liberalismo autoritario”: da una parte si presentava garantista nelle definizioni tecniche (legalità e tassatività delle norme), dall’altra si mostrava repressivo e autoritario (come le pene nella tutela alla stato
4. L’ATTIVITÀ “CHIRURGICA” DELLA CONSULTA
Con la caduta del fascismo e l’instaurazione del nuovo regime democratico fondato sulla Costituzione Repubblicana del 1948, il Codice Rocco è rimasto in piedi grazie a una costante opera di “chirurgia costituzionale”. È come se la Corte Costituzionale non abbia abbattuto l’edificio, ma ha solo rimosso le pareti portanti che contrastavano con i principi democratici. Due esempi pratici sono emblematici:
●Sentenza n. 126 del 1968 (sull’adulterio): Il Codice Rocco, riflettendo la morale patriarcale e l’etica religiosa del tempo, puniva l’adulterio in modo disomogeneo, infatti veniva punito l’adulterio commesso dalla moglie, ma non quello del marito (tranne se non vi fosse concubinato). La Consulta dichiarò l’incostituzionalità degli artt. 559 e 560 c.p., sancendo che la fedeltà coniugale è un obbligo paritario. Fu un colpo decisivo a una visione discriminatoria della famiglia, riallineando il codice all’art. 3 della Costituzione (eguaglianza formale e sostanziale dei cittadini).
●Sentenza n. 364 del 1988 (L’ignoranza della legge): L’art. 5 del Codice Rocco stabiliva dogmaticamente che “l’ignoranza della legge penale non scusa“. Una norma tipica di uno Stato autoritario che pretende obbedienza cieca ed incondizionata. La Corte la dichiarò parzialmente incostituzionale, stabilendo che l’ignoranza è scusabile quando è “inevitabile, ignoranza delle legge penale inevitabile“. Questo passò il sistema dal concetto di responsabilità oggettiva a quello di colpevolezza, coerentemente con l’art. 27 Cost., secondo cui la responsabilità penale è personale e deve mirare alla rieducazione.
Oltre alla Corte, fondamentale stato anche il ruolo dei giudici ordinari attraverso l’interpretazione adeguartice: oggi le norme del 1930 vengono applicate non nel loro senso originario, ma filtrate attraverso i principi di offensività e ragionevolezza costituzionale.
Ma perché non è stato emanato un nuovo Codice Penale repubblicano? La risposta risiede nel fenomeno della decodificazione (Natalino Irti). Dagli anni ’70 del secolo scorso, il legislatore ha preferito intervenire attraverso leggi speciali (antimafia, droga, reati tributari, ambiente) esterne al codice. Questo ha trasformato il Codice Rocco in un “tronco” comune di principi generali, mentre la vita pulsante del diritto penale si è spostata in una galassia di leggi satellite, come se il codice penale fosse il pianeta di Saturno e tutte le leggi speciali esterne, i suoi anelli. Tale frammentazione ha tolto la spinta politica necessaria per una riforma integrale, rendendo il codice del 1930 un “testo base” tecnicamente difficile da sostituire senza creare pericolosi vuoti normativi.
BIBLIOGRAFIA
- Il problema e il metodo della scienza del diritto penale, Prolusione del 1910 di Arturo Rocco;
- Corte Costituzionale, Sentenze n. 126/1968 e 364/1988.
- L’età della decodificazione, N. Irti.
- Diritto penale. Parte generale, G. Fiandanca e E. Musco.
- Storia del Diritto in Europa, Padoa Schioppa.